La politica come scienza filosofico-sociologica parte dodicesima
Quanto esposto nel precedente articolo ci riporta l’attenzione sulle “forme di governo”, già definite come distinte dalla legittimazione politica in sé, cioè dalla legittimazione fondante del comando politico, insomma, della politica basata sul comando/obbedienza, entrambi (questi) giustificati con il richiamo all’origine ideale – e dunque alla titolarità – del potere.
Il principio di legittimazione, cioè la giustificazione (filosofico-politica ed etico-politica) del potere e, quindi, della sua titolarità, si definisce perciò come la giustificazione in base alla quale e in ragione della quale la parte (la più gran parte) sottomessa obbedisce al comando-decisione potestativo. La legittimazione può essere di tipo discendente (la titolarità del potere è considerata risiedere – avere cioè origine e fondamento – in alto e perciò dall’alto procedere verso il basso) o ascendente (viceversa) ed entrambi i modelli possono qualificarsi (sempre dal punto di vista filosofico-politico e/o etico-politico) come “trascendenti” o “immanenti”, nel senso che si richiamano a un principio avente fondamento – sia per il governante che per il governato – in un’autorità superiore all’uomo o invece puramente e pienamente umana ma che, dunque, presuppone, per quanto abbiamo detto, un consenso di fondo o fondamentale fra i due soggetti del rapporto di potere. Perché dunque il primo ha il diritto di comandare e che cosa costringe l’altro a obbedire? L’accordo temporaneo e libero delle loro volontà (prescindendo, per ora, dal fatto contestuale che questa giustificazione spontaneamente e pacificamente condivisa dai governanti e dai governati in base a una comune filosofia ed etica politica possa essere, a sua volta, prevalentemente e artificiosamente costruita e strumentalizzata nel concreto della realtà e, quindi, dalle e nelle situazioni storiche, a proprio uso e consumo da parte dei primi – i governanti o classe politica o élite – in base cioè a una specifica “ideologia” o “dottrina” ufficiale in senso stretto). In ogni caso, il principio di legittimazione si risolve in una vera e propria ideologia e/o dottrina, se queste vengano intese in senso ampio e non svalutativo, estendendosi dalla giustificazione specifica del potere a tutto il sistema (politico), che da parte del potere e intorno al potere vengono elaborate al fine di tenere insieme la compagine della società politica (a garanzia/controllo della “società civile”).
Prima di ritornare al tema connesso con quello di legittimità del principio di autorità, e quindi della distinzione tra puro “potere” e “autorità”, è opportuna una ulteriore precisazione fra titolarità ed esercizio del potere, cioè fra principio dell’obbligazione politica e forma/e di governo.
Questa distinzione non va confusa – e, nello stesso tempo, non è incompatibile – con la sottodistinzione, se così vogliamo definirla, per cui anche il “governo” in senso stretto, al quale spetta l’esercizio del potere, può essere o non essere legittimo: in questo caso, si tratta di quella che, da questo punto di vista, si può configurare come “legalità”, cioè come legittimità istituzionale. Non c’è esercizio del potere, e quindi governo, che non obbedisca a regole-procedure istituzionali (o legali), sicché, se le viola, è da considerarsi illegittimo (si tratta di quel principio razionale moderno di “legalità”, inteso da Max Weber come diritto di comando in base a un ordinamento impersonale). Questa seconda forma di legittimità specifica non va confusa con quella più generale e fondamentale (o fondante) investitura da parte del titolare del potere (investitura che, comunque, sta alla base e a fondamento del suo esercizio e, quindi, anche della legalità), ma dipende dalle istituzioni e dalle leggi cui spetta regolamentarlo: si tratta, per portare qualche esempio, di potere dinastico (si pensi alla legge salica) o di potere delegato, elettivo-rappresentativo, e così via.
Rimane pur vero che anche questa “legalità” non può non risentire della più generale e fondante legittimazione: così, per portare due esempi estremi, se si tratta della monarchia di diritto divino, si capisce la regola-cerimonia (istituzionale) dell’unzione del re stesso da parte del potere sacerdotale o, invece, nel caso della legittimazione popolare/ democratica, si capisce non solo, ovviamente, la scelta primaria in sede di assemblea costituente, cui è demandata l’opzione della forma di governo con i corrispondenti organi e la regolamentazione dei loro rapporti, ma anche, per conseguente inferenza (stiamo parlando di “regole del gioco”), il voto di fiducia del parlamento nel quale siedono i rappresentanti del popolo. In altre parole, è innegabile la dipendenza indiretta del principio di legittimazione specifica da quello di legittimazione generale. Ma, si ripete e si riassume, il governo in senso largo sta a indicare il potere di comando (e il comando del potere) tipico della società politica in quanto tale, concetto con cui si designa contestualmente chi – persona o gruppo di persone – regge il timone secondo la eloquente metafora platonica della nave (Repubblica, 488 ss.) là dove il filosofo racconta che il timoniere (in latino gubernator) viene spodestato dalla ciurma ignorante che, preso possesso della nave stessa, pensa solo a saccheggiare e a consumare le scorte, banchettando (pagine e metafore che richiamano quelle descritte nel mito della caverna, vòlte a teorizzare la competenza politica contro la maggioranza/moltitudine, appunto, ignorante e malvagia, avvolta nell’oscurità, la quale non vuol riconoscere che “è la verità che guida”).
SEGNALIAMO
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Una risposta a “LE VARIE FORME O MODELLI DI LEGITTIMAZIONE POLITICA”
Edenilson Hueto