TITOLARITÀ ED ESERCIZIO DEL POTERE.

La politica come scienza filosofico-sociologica. parte decima.
Le “forme di governo”

Guardando ai soggetti (formali) del comando si possono distinguere vari “modelli” o “sistemi” politici caratterizzati, appunto, secondo la classificazione tradizionale, come governo dell’uno, dei pochi, dei molti, ciascuno di questi, a loro volta, suscettibili di assumere forme diverse: monarchia, oligarchia, democrazia. Questi modelli sono le forme di governo e rimandano alla distinzione fra titolarità ed esercizio del potere e sono o possono essere considerate – in base a un giudizio etico-politico tramandato anch’esso dall’antichità – “buone” o “cattive”; a loro volta, le buone possono degenerare in quelle cattive (e la valenza di “buone” o “cattive” può, per la precisione, assumere prevalentemente sia il significato appropriato del giudizio etico-morale sia quello “funzionale” del giudizio tecnico-politico). Ma questo giudizio non fa cambiare natura al comando politico e alla forma in cui esso si esprime.

Per inciso, una chiarificazione. Il termine “forme di governo” sta a indicare significativamente le diverse modalità con le corrispondenti regole e procedure dell’esercizio del potere, ma sul termine “forma”, come noto, si può giocare, per così dire, al ribasso: quando, per esempio, si qualifica e si definisce la democrazia come pura forma, come puro insieme di regole, si enfatizza, per un verso, e si confonde, per l’altro, l’aspetto formale con quello sostanziale e valoriale, che rimanda, infatti (come, del resto, per tutte le altre forme di esercizio del potere), al principio di legittimazione e, dunque, alla titolarità, del potere stesso. Nel caso della democrazia, questo si riferisce ai “tutti liberi e uguali”, non ai pochi o all’uno. La risoluzione “proceduralista” (o formalistica) della democrazia cade nel duplice errore di confondere esercizio e titolarità del potere, da un lato, e di risolvere, dall’altro, l’esercizio (del potere) nelle regole e procedure attraverso cui si realizza.

Dunque, la decisione politica diventa comando che assume la forma della legge con cui la forza si traduce in coercibilità. La caratteristica della legge è la sua generalità, nel senso che essa comanda non un singolo comportamento ma tutta una classe di comportamenti-azioni. Si trova e si conferma, così, quella prospettiva di “bene comune” che rappresenta il fine della politica e, insieme, si attua quella legittimità senza la quale il potere (politico) non regge. Bene comune che richiama l’attenzione sulla politica come comunicazione (intesa in senso pregnante).

Assistiamo, così, all’incontro e alla coincidenza del potere della parola (prima illustrato) col potere della legge: spetta agli uomini, a differenza degli animali, afferma Lisia, “convincere attraverso la parola” e “farsi governare dalla legge e istruire dalla parola”. La legge come forma propria del potere politico – di ogni potere politico – può anche ridursi a pura forma, come quando è chiamata a coprire (legittimandola, appunto, formalisticamente) la volontà arbitraria del despota o/e tiranno. Ma perciò stesso questa legittimazione formalistica – di cui lo stesso despota/tiranno avverte il bisogno – si rivela una riprova della funzione essenzialmente legittimante della legge per il potere politico quale troviamo già nell’Anonimo di Giamblico, sofista del V secolo a.C.: “La stessa forza, proprio in quanto forza, si salva in virtù della legge e della giustizia” (6, 3) perché “non è possibile che gli uomini vivano senza legge e senza giustizia” (7, 13). Che è come dire: senza ragione (si ricordi la definizione di San Tommaso, Summa Theologiae, I, 90, a. 4: la legge non è che “una prescrizione della ragione in ordine al bene comune, promulgata dal soggetto alla guida della comunità”).

Una breve ulteriore riflessione analitica sulla “coercibilità” propria della natura della legge: essa, più precisamente, indica la minaccia della coercizione, cioè dell’uso della forza; pur in forma indiretta, è vero, sempre di forza si tratta, ma proprio perciò, essa, in ragione di questa natura indiretta, rivela la sua essenza – e, dunque, l’essenza della politica – quale mediazione della forza stessa, come forza mediatrice (e moderatrice). Tuttavia, questi caratteri del potere politico, e della forza specifica che esso rappresenta ed esplica, non devono essere materialmente intesi e interpretati – e perciò la natura della politica non deve essere essenzialmente intesa e interpretata – secondo una configurazione “debole” della forza stessa, giacché la sua incisività non aumenta, all’opposto, in ragione della sua maggiore immediatezza fisica, piuttosto in ragione dei suoi supporti e presupposti “spirituali” o ideali, culturali e anche, ovviamente, psicologici.

Qui, anzi, viene al pettine un’altra distinzione (rispetto a quella fra potere e violenza, ossia pura forza o forza come violenza) del potere politico (preso il temine in senso ampio) e cioè la distinzione tra “potere” (in senso stretto) e “autorità”. Ma, prima di illustrare questa fondamentale distinzione, è opportuno un approfondimento su tale tema del rapporto fra violenza e potere politico istituzionalizzato, soggetto com’è ad accentuazioni che vanno da un massimo – per cui il potere appare soprattutto come forza che si pone e si contrappone alla violenza – a un minimo – nel senso che la forza del potere/legge è vista e considerata come moderazione, come regola moderatrice della forza (la legge come moderamen): questo “minimo” si ispira a una concezione dell’uomo come animale essenzialmente sociale, mentre quel massimo discende da un’antropologia essenzialmente individualistica (tale è la concezione hobbesiana dello “stato di natura” per definizione asociale, che conduce, attraverso l’ipotesi contrattualistica, allo “Stato-Leviatano”, uno Stato “assolutamente” forte).
Considerazione, tuttavia, che non deve far dimenticare mai che, comunque, è immanente alla politica il residuo di quella forza violenta che sta alla sua origine, testimoniata dall’assassinio di Abele da parte di Caino, di Remo da parte di Romolo… (se il parallelo risale a Sant’Agostino, De civitate Dei, XIV, 4, sulle tracce del Chronicon di Eusebio di Cesarea, non si dimentichi il richiamo di Lucano, Farsalia, I, 55: “Le prime mura gronderanno di sangue fraterno”) e però, contestualmente, tenendo sempre presente il fine essenzialmente moderatore della politica, quello che potremmo simboleggiare nella metafore platonica del tessitore di cui si parla nel Politico, 306-311c, contrapposta – più esattamente giustapposta –all’immagine biblica del pastore del gregge, figura destinata a essere ripresa e perfezionata nel Nuovo Testamento attraverso la persona del mediatore per antonomasia, il Cristo, nell’orizzonte del “Regno”.

Possiamo concludere questo punto sottolineando l’intrinseco rapporto fra legge e potere, perché non solo il potere politico ha bisogno della legge, ma la legge in quanto coercitiva è già in sé un potere, è potere tout court, come, a sua volta, il potere che si impone è già, cioè diventa già legge (sia pur formalmente) anche quando questa sia espressione arbitraria, cioè dell’arbitrio del potere, di un potere arbitrario. A evitare, però, equivoche e riduttivistiche equiparazioni: il potere della legge è il potere della giustizia (recta ratio), è, per dirla con Blaise Pascal, la “giustizia forte”; la legge del potere arbitrario, invece, è solo forza senza giustizia, dunque, forza non razionale, irrazionale. Siamo, perciò, al potere senza autorità. Riprendiamo ora il discorso su quest’ultima.

NDT: L’IMMAGINE IN EVIDENZA È TRATTA DAL FILM TITUS DI JULIE TAYMOR


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