MICROCREDITO E PREVENZIONE USURA

Questo breve scritto vuole porre alla pubblica attenzione una questione di grande valenza negativa nell’economia locale come l’usura evidenziando gli aspetti normativi ed alcuni strumenti operativi che Microcredit srl e i confidi partecipanti a questo operatore finanziario hanno messo in campo per aiutare le imprese vittime di questa pratica delittuosa.

ASSETTO ANTE NORMA DI RIFORMA

La Legge 108 del 1996 è la “legge quadro” che regolamenta gli interventi di contrasto all’attività usuraria in Italia; vi sono poi interventi legislativi “secondari” (in particolare di carattere regionale) che si affiancano e si integrano alla legge 108.

Nella 108,che determinò novità sostanziali come per la configurazione del reato non più lo stato di bisogno o di difficoltà economico finanziaria ma bensì aggravanti del reato stesso e la determinazione un limite di tasso oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e l’introduzione di novità sanzionatorie come la confisca dei beni, oltre tra l’altro, a trattare il tema della prevenzione dell’usura, soprattutto strutturando interventi di facilitazione di accesso al credito quali deterrenti al ricorso ai canali illegali di approvvigionamento di risorse finanziarie.
Nell’attività di prevenzione, gli attori principalmente coinvolti sono le Associazioni e Fondazioni (per quanto interessa le persone fisiche) ed i Confidi (per quanto interessa le imprese).
Entrambe le tipologie di soggetti (se interessati all’attività) possono richiedere l’accesso alla gestione, per conto del MEF, dei Fondi di Prevenzione Usura art.15 della legge 108, che, a seconda del soggetto gestore, possono essere attivati in maniera differente.

Nel caso dei Confidi, in particolare, l’accesso ai Fondi è riservato alle imprese c.d. “ad elevato rischio finanziario”, cioè quelle imprese a cui sia stata rifiutata una richiesta di finanziamento anche se assistita da una garanzia Confidi pari ad almeno il 50%.
Con tale formale rifiuto, il Confidi ha la possibilità di accedere al Fondo di prevenzione usura, e presentare in banca quindi una nuova richiesta di finanziamento per conto dell’impresa, incrementando la garanzia a valere sul Fondo di prevenzione fino all’80% dell’importo richiesto. La norma prevede poi che il Confidi aggiunga a quella del Fondo di prevenzione una % di garanzia a valere sui propri fondi o sul proprio patrimonio (nel Lazio, poi, ad esempio, a tali garanzie era possibile aggiungere anche un ulteriore % di garanzia a valere sui fondi regionali. La pratica arrivava, quindi, in banca con una garanzia pari al 100% dell’importo) .
La banca, poi, valuta a suo insindacabile giudizio la richiesta.

N.B.: La Legge 108 consentiva alle Associazioni e Fondazioni di convenzionarsi ed operare sia con Banche che con altri Intermediari finanziari mentre per i Confidi era possibile convenzionarsi solo ed esclusivamente con le Banche.

La Legge 108, in ogni caso, non entra troppo nello specifico dei tecnicismi.
Per poter valutare con maggior precisione i requisiti dei soggetti beneficiari, piuttosto che le caratteristiche delle operazioni (finalità, importi, durata, ecc.) bisogna ricorrere alle singole convenzioni Banca – Confidi, e soprattutto alle Circolari pubblicate periodicamente dal competente Ufficio del MEF.

In generale, dopo un periodo piuttosto florido durante il quale le Banche dimostravano sensibilità ed interesse verso questo tipo di operazioni e numerosissime sono state le imprese assistite con tale operatività, da alcuni anni a questa parte l’operatività si è sensibilmente contratta, seppur il fenomeno usurario abbia continuato a proliferare.

LA NORMA DI RIFORMA

La Legge 30 dicembre 2020, n.178 (Finanziaria 2021), art. 1 comma 256, amplia le possibilità di intervento nella prevenzione usura da parte dei Confidi gestori dei Fondi.
In particolare consente:

  • di concedere garanzie su operazioni di rinegoziazione del debito, di allungamento dei finanziamenti o di sospensione rate su finanziamenti già in essere
  • di erogare direttamente credito fino ad un massimo di 40mila euro (i Confidi 112 devono essere in possesso di determinati requisiti per poter operare in questo senso)

ma soprattutto

  • di concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore di imprese ad elevato rischio finanziario.

Sono due le novità importanti:

  1. “impresa ad elevato rischio finanziario”: non è più intesa solo l’impresa a cui sia stato rifiutato un finanziamento garantito dal Confidi con fondi ordinari, ma anche l’impresa che presenta una PD cioè una Probabilità di Default non inferiore al 5,2% (certificata dal Confidi, dall’intermediario convenzionato o da una ECAI, External Credit Assessment Institutions , una entità riconosciuta da Banca d’Italia che può produrre valutazioni esterne al merito di credito utilizzabili dalle banche, il cosiddetto rating ).Nella recente assemblea di Coopfidi, tenutasi in questi stessi locali ,abbiamo assistito alla interessante presentazione di una di queste entità.
  2. Per tale nuova operatività, i Confidi possono convenzionarsi, oltre che con le banche, anche con altri intermediari finanziari. Per inciso ricordiamo che con Basilea IV, dal 2023 e con il ritorno alla normalità, cioè IL VENIR MENO DELLE MISURE STRAORDINARIE PER IL CREDITO messe in campo dai Governi. alle banche servirà un rating ECAI, poiché verranno imposti requisiti patrimoniali più stringenti, che renderanno sempre più importanti per le istituzioni finanziarie avere a disposizione strumenti per definire il merito di credito delle imprese. Parametro in base a cui le banche devono calcolare le riserve prudenziali.

Questo rappresenta un passaggio fondamentale per i Confidi che ora possono rivolgersi anche ad altri intermediari (tra cui gli Operatori di Microcredito) per sviluppare questa importante attività ed utilizzare i Fondi che altrimenti rischierebbero di rimanere, per lo più, inutilizzati.

A seguito della promulgazione della norma, il MEF ha emanato una specifica Circolare (1_2021) nella quale vengono fornite indicazioni circa l’utilizzo del Fondo alla luce della nuova norma; tra le altre cose viene espressamente confermata la possibilità per i Confidi di convenzionarsi con gli Operatori ex art. 111 TUB.

Rimane viva chiaramente la possibilità per i Confidi di stipulare convenzioni con le banche a favore delle quali può essere prestata una garanzia importante a copertura della quasi totalità del credito erogato.

Nel Lazio possono essere attivati gli interventi collaterali previsti dalla legge regionale 14/2015 cioè “” Interventi regionali a favore di soggetti interessanti dal sovra indebitamento o vittime di usura o di estorsione” la norma prevede diverse tipologie di interventi riservate ai confidi ed in favore di imprese anche condotte da cittadini stranieri. La L.r.14 prevede anche interventi a favore di iniziative poste in atto da Confidi ed altri intermediari finanziari indirizzati a imprese ci cittadini immigrati ( nel Lazio queste imprese assommano a circa 100.000 unità) e interventi per nuove iniziative imprenditoriali. L’intervento normativo è senza dubbio di rilievo, ma andrebbe reso più coerente con le norme nazionali soprattutto ai fini di una ottimizzazione dell’operatività per le imprese che necessitano di questo supporto.

ASSETTO ATTUALE POST NORMA DI RIFORMA

I Confidi gestori dei Fondi di prevenzione della 108 (tra cui Gafiart Confidi Roma e Coopfidi Cna) possono ora convenzionarsi con Microcredit.it, SOCIETA’ NATA NEL 2018 E PRIMA IN Italia nel suo genere come realta’ fondata dal mondo associativo,( SOLO RECENTEMENTE è SORTO UN ALTRO OMC DI MEDESIMA natura associativa promosso da Confesercenti) di cui partecipano al capitale sociale in maniera determinante, per l’erogazione di finanziamenti a favore di imprese ad elevato rischio finanziario (con una PD, il tasso di insolvenza, cioè una probabilità di default inferiore al 5,2%), garantiti dai confidi medesimi con risorse provenienti dai Fondi di prevenzione.

In assenza di relative specifiche, si deduce che i beneficiari, oltre ad essere in possesso del requisito di impresa ad elevato rischio finanziario, devono essere in possesso anche di tutti i requisiti richiesti per l’accesso al microcredito stabiliti dal 111 TUB e dal Decreto Attuativo MEF e dalle diverse circolari MEF che, nel corso del tempo e sul tema, sono state emanate.

Ad esempio, per quanto riguarda le startup, in una circolare del 2015, il MEF specificava che possono usufruire della garanzia del Fondo le imprese che siano operative da almeno 2 anni che abbiano pubblicato il primo documento contabile ufficiale (se ne deduce che mentre una startup vera e propria sia finanziabile con il microcredito, non lo sia con garanzia del Fondo prevenzione usura). Da sottolineare come, nell’instaurare un rapporto con un Operatore di Microcredito OMC , un confidi può prestare una garanzia massima pari all’80% del credito( la norma sul Microcredito infatti preclude la possibilità di avvalersi di Fondi di garanzia per percentuali maggiori), nell’ambito della prevenzione usura, quindi banche ed altri intermediari finanziari possono usufruire di garanzie superiori all’80% mentre gli operatori di microcredito non possono usufruire di garanzie superiori all’80%)

La società Microcredit.it intende quindi sviluppare questa tipologia di attività ed affiancare i Confidi in questa importante azione di carattere socio economico.
Per questo ha già formalizzato la sottoscrizione di due apposite convenzioni, con Confidi Roma Gafiart e Coopfidi Cna, per l’avvio dell’operatività.
i testi delle convenzioni sono stati elaborati con l’ausilio di un legale specializzato e condivise con i competenti uffici del MEF.

Microcredit.it, inoltre, nell’ambito della propria organizzazione societaria, in stretto collegamento con la propria missione economica e sociale, ha deliberato la delega ad un Consigliere per l’esame e la delibera di questa tipologia di pratiche, nonché l’istituzione di un apposito comitato interno con funzioni di studio e di ausilio al Consigliere Delegato.

Tutto ciò è costruito ,su una visione della realtà produttiva locale di cui Roma è il punto focale, perché una economia sana composta da migliaia di piccole imprese in tutti i settori, ma con una preminenza dell’artigianato e del commercio, ha bisogno di credito facilmente accessibile e di un sistema finanziario che protegga e favorisca il reinserimento nel circuito produttivo di quelle imprese che purtroppo cadono nella trappola della usura, alcuni dati di EURISPES fanno capire la diffusione dell’usura quale indicatore di sofferenza delle famiglie e imprese italiane. Il 15%di italiani si rivolge annualmente ai così detti usurai ,con un valore medio prestato di 10.000 euro e un giro di affari di 30 miliardi.
Nel mondo delle imprese il 12% DELLE IMPRESE AGRICOLE ha necessità di chiedere denaro agli usurai con un valore medio di 30.000 euro di prestito, nei comparti del commercio, artigianato e servizi il 10% ha usufruito di usurai per un valore medio di 15.000 euro di prestito, per un giro di 5 miliardi, stiamo parlando tra famiglie e imprese di un giro annuo di circa 40 miliardi.
Il quadro è chiaro e l’impegno del mondo associativo non può prescindere da queste situazioni che vanno a confliggere pesantemente sullo sviluppo regolare della economia locale e dei susseguenti rapporti sociali tra le persone.
Questa azione finanziaria messa in campo dai confidi promotori di Microcredit per il credito veloce alle piccole imprese e le attività diciamo strumentali alla concessione del credito, come l’assistenza per l’usura , dove auspichiamo un più forte impegno del sistema bancario, danno il senso del mostro impegno e della vicinanza costruttiva alle imprese.


SEGNALIAMO