DECRETO SICUREZZA: 615 EURO PER RIMPATRIO

di Paola Balducci

Il tortuoso percorso di conversione del decreto sicurezza si è trasformato in un banco di prova istituzionale e legislativo e non è di certo la prima volta: molti contenuti del “pacchetto” hanno spesso incontrato ostacoli lungo l’iter, venendo talvolta rallentati o profondamente modificati a seguito dei rilievi provenienti dal Quirinale. In più occasioni, infatti, il Presidente della Repubblica è intervenuto – formalmente o attraverso interlocuzioni riservate – per segnalare criticità legate al rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, dei diritti fondamentali.

Anche in questa circostanza, il nodo degli emendamenti in materia di rimpatri e del ruolo attribuito agli avvocati ha riattivato una dinamica già nota: quella di un confronto necessario tra esigenze di sicurezza e garanzie costituzionali. Il Quirinale, ancora una volta, ha svolto una funzione di presidio, richiamando il legislatore alla necessità di evitare soluzioni normative che possano risultare sproporzionate o in contrasto con il diritto di difesa.

E da un lato, ciò è indice del fisiologico funzionamento del sistema costituzionale: ogni qualvolta il legislatore interviene in modo incisivo su materie sensibili come immigrazione e sicurezza, aumenta il rischio di forzature che richiedono un successivo riequilibrio istituzionale.

Questa volta, il nodo più critico riguarda il controverso emendamento sui rimpatri volontari e il ruolo attribuito agli avvocati. Una disposizione che, nel giro di pochi giorni, ha sollevato obiezioni politiche, tecniche e soprattutto costituzionali, fino a determinare un intervento diretto del Quirinale.

La norma contestata introduceva un meccanismo di incentivazione economica per i difensori: un compenso pari a 615 euro riconosciuto all’avvocato al termine della procedura di rimpatrio volontario del migrante assistito. La peculiarità della previsione non risiedeva soltanto nell’entità del rimborso, ma soprattutto nella sua struttura: il pagamento era subordinato all’esito della pratica, cioè all’effettivo rientro del migrante nel Paese d’origine.

Inoltre, il sistema delineato attribuiva al Consiglio nazionale forense un ruolo operativo nella gestione dei pagamenti, configurandolo, di fatto, come soggetto erogatore.

È proprio questo impianto ad aver generato le maggiori perplessità, in quanto risulterebbe evidente la distorsione della funzione difensiva: legare il compenso al raggiungimento di un determinato esito – il rimpatrio – potrebbe compromettere l’indipendenza del difensore e alterare il rapporto fiduciario con l’assistito.

Dall’altro lato, il profilo più rilevante è quello costituzionale. Il meccanismo appare difficilmente compatibile con l’articolo 24 della Costituzione, norma baluardo del diritto di difesa come diritto inviolabile. La previsione di un incentivo economico condizionato rischia infatti di trasformare l’avvocato in un soggetto portatore di un interesse diverso da quello esclusivo del cliente, introducendo una tensione evidente tra funzione difensiva e finalità pubbliche di controllo dei flussi migratori.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento critico: il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense, che ha espresso un netto rifiuto rispetto a un ruolo ritenuto incompatibile con la propria natura istituzionale e con i principi di autonomia e indipendenza dell’ordine professionale.

Le perplessità non sono rimaste circoscritte al dibattito tecnico. Il Presidente della Repubblica è intervenuto segnalando esplicitamente i dubbi di legittimità costituzionale della norma, lasciando intendere la difficoltà – se non l’impossibilità – di promulgare una legge di conversione contenente una disposizione di questo tipo.

L’interlocuzione tra il Quirinale e il governo ha prodotto un effetto immediato: l’apertura di diverse ipotesi correttive, tra cui la più radicale appare quella della decadenza del decreto e della sua riproposizione in una versione “depurata” dalla norma contestata.

Tuttavia, il “caso” dell’emendamento sui rimpatri evidenzia una tensione strutturale tra politiche di sicurezza e garanzie fondamentali. Il tentativo di rendere più efficaci i meccanismi di rimpatrio attraverso il coinvolgimento attivo degli avvocati si scontra con i principi cardine dell’ordinamento, primo fra tutti l’autonomia della difesa.

Se è vero che l’obiettivo di rendere più efficienti le procedure di rimpatrio, nell’ottica dei proponenti, risponde a esigenze di ordine pubblico e di gestione dei flussi migratori, è altrettanto evidente che tali finalità non possono spingersi fino a incidere sulla natura e sulla funzione della difesa tecnica. L’avvocato, per definizione, non è un ausiliario dell’amministrazione né un soggetto chiamato a perseguire fini ulteriori rispetto all’interesse del proprio assistito, ma un presidio di garanzia, la cui autonomia costituisce parte integrante dell’equilibrio costituzionale.

In questa prospettiva, ogni intervento normativo che, anche indirettamente, possa introdurre meccanismi idonei a orientare l’attività difensiva richiede particolare cautela. Il punto non è negare la legittimità delle politiche di sicurezza, ma di ribadire che esse devono svilupparsi entro un perimetro che sia coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento. Il punto di equilibrio, in definitiva, risiede proprio nella capacità del legislatore di perseguire obiettivi pubblici senza alterare il ruolo degli attori istituzionali e, soprattutto, senza comprimere i diritti che la Costituzione qualifica come inviolabili.