di Patrizia Giusti
Dietro ogni norma penale posta a protezione del minore si cela, spesso, una realtà di fragilità. Per questo, la risposta dello Stato non può esaurirsi nella sola applicazione della pena, ma deve fondarsi su una profonda comprensione delle dinamiche relazionali ed ambientali in cui il reato si consuma.
La tutela penale del minore e l’analisi criminologica devono, allora, essere trattate congiuntamente, costituendo due facce dello stesso fenomeno sociale: il diritto penale protegge e definisce il quadro normativo; la criminologia interpreta la realtà psicosociale del minore, in chiave preventiva e predittiva.
Il d.p.r. 22 settembre 1988 numero 448 disciplina il procedimento penale minorile, improntato ai principi di specialità, flessibilità e finalità educativa.
Ciò anche nell’ottica di quell’approccio educativo espressamente previsto dall’art. 27 della Costituzione in tema di funzione rieducativa della pena e dall’art. 98 c.p., che riconosce una sorta di capacità penale attenuata imponendo al giudice di valutare, caso per caso, la capacità di intendere di volere del minore al momento del fatto.
È questo certamente uno degli ambiti più delicati e complessi del diritto penale e processualpenale, poiché coinvolge certamente esigenze di giustizia che non possono, però, non tener conto della protezione, dell’educazione e della responsabilizzazione di un soggetto che è ancora in età evolutiva, sia esso autore di reato, sia esso vittima.
Esigenze che si manifestano in una particolare disciplina prevista nel d.p.r. 448/1988, volta ad introdurre istituti giuridici in funzione di riabilitativa ed educativa, piuttosto che esclusivamente, come la messa alla prova, la possibilità di sospensione del processo con intervento dei servizi sociali, la predilezione di misure non detentive, onde evitare la stigmatizzazione e favorire il reinserimento comunitario.
La peculiarità di una tutela penale di questo tipo, impone come costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza, la necessità di un accertamento giudiziario specifico ed approfondito circa la personalità del minore, non necessariamente (solo) di tipo psichiatrico, ma basato sulla valutazione complessiva delle condizioni personali, familiari e sociali che lo coinvolgono. Trattasi di una delle tassative eccezioni al divieto di perizia psicologica previsto dall’art. 220 c.p.p.
L’articolo in parola, rubricato Oggetto della perizia, pone un divieto generale di perizia psicologica, ovvero di quelle perizie volte a stabilire l’abitualità o la professionalità del reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in generale le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Stabilito il divieto generale, la norma prevede due eccezioni, tra cui una attiene al processo penale minorile.
Per tale valutazione, risulta centrale il concetto di pericolosità sociale stabilito all’art. 203 c.p., a mente del quale è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, che abbia commesso un fatto di reato ed è probabile che ne commetta di nuovi.
La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell’art. 133 c.p.
Pericolosità sociale che comporta la possibilità di applicare misure di sicurezza, anche nel caso di soggetti non imputabili e, quindi, non punibili.
Del resto l’art. 1 d.p.r. 448/1988 stabilisce in apertura che le disposizioni processuali sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, ciò in conformità anche dell’art. 31, comma II Cost., secondo la quale la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo; nonché in conformità di quanto previsto dalle convenzioni internazionali, in particolare dalla Convenzione di New York del 1989 e dalle regole di Pechino adottate dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione del 1985.
Ancora, l’art. 9, comma 1 d.p.r. 448/1988 rubricato Accertamenti sulla personalità del minore, stabilisce che il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
Evidente dall’analisi del testo come il giudice e il pubblico ministero non abbiano alcuna discrezionalità circa l’adozione di tale accertamento, posto che la norma utilizza la terminologia acquisiscono.
La predetta acquisizione risulta orientata, in primo luogo, ad accertare l’imputabilità e il grado di responsabilità del minore, anche ai fini dell’eventuale pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per difetto di maturità a norma dell’art. 425 c.p.p. e 98 c.p. e alla possibile applicazione di misure di sicurezza; in secondo luogo, consente di delineare il trattamento penale più adeguato, non solo con riferimento alla violazione accertata, ma anche alle esigenze individuali di recupero ed educative del minore.
In particolare, l’art. 9 individua tra gli elementi di valutazione, la rilevanza sociale del fatto, profilo il cui accertamento risulta utile ai fini della commisurazione della pena e anche in vista della pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto.
Il comma 2 dell’art. 9, poi, recita invece che agli stessi fini il pubblico ministero il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.
Si noti in questo caso il diverso tenore letterale, in cui è solo consentita (e non obbligata) la possibilità del pubblico ministero e del giudice di acquisire informazioni.
Il sistema di valutazione della personalità quale elemento centrale del processo penale minorile, è del resto perfettamente in linea con quanto previsto dalle teorie criminologiche in tema di comportamenti devianti e/o illeciti commessi da minori.
Tra di esse spiccano le teorie dell’apprendimento sociale (Bandura, Sutherland), le quali spiegano come la condotta deviante derivi dall’osservazione e dalla imitazione di modelli antisociali, spessi presenti nei contesti familiari o nei gruppi disfunzionali vissuti dal minore. Ancora, le teorie del controllo sociale, sottolineano come il comportamento criminale emerga in assenza di adeguati legami affettivi, soprattutto in isolati e aridi contesti scolastici o comunitari. Infine, le teorie della strain (= tensione sociale) evidenziano come frustrazione, mancanza di opportunità e tensioni emotive possono condurre il minore a forme di adattamento devianti, specialmente in contesti sociali ed economici particolarmente degradati.
In virtù di quanto segnalato dalle correnti criminologiche, la perizia psicologica (e quindi criminologica) consentita nel processo penale minorile, si sostanzia in una particolare forma di accertamento che può condurre il giudice a giudicare non soltanto sulla base dei fatti inerenti al caso di specie, ma anche in considerazione del profilo psicologico dell’imputato/minore.
Da qui la critica da parte di alcuni autori che ci troveremmo di fronte ad un “diritto penale interiore”, con un’ampia esaltazione dell’elemento spirituale e delle intenzioni.
Sul tema della centralità dell’accertamento della personalità del minore si è espressa anche la Cassazione, la quale a SSUU (sentenza 25083/2006) ha affermato che la funzione rieducativa del processo minorile è rafforzata, imponendo al giudice di adottare soluzioni che valorizzino la crescita personale del ragazzo.
Più di recente, le SSUU 22239/2022 hanno valorizzato la giustizia riparativa quale strumento privilegiato per la ricostruzione di relazioni sociali e di consapevolezza del danno.
Purtroppo i dati diffusi dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia, al 30 settembre 2025, sono tutt’altro che confortanti.
Risultano 16.534 minorenni o giovani adulti complessivamente in carico agli uffici territoriali, con un aumento rispetto all’anno precedente di 1.566 unità, corrispondente a un tasso del 10,5%. Incremento che ha riguardato sia le persone sottoposte a misure penali, sia quelle in carico ai servizi della giustizia minorile per indagini o altri progetti trattamentali.
Considerando solo le persone sottoposte a misure penali restrittive della libertà, si è passati dalle 4.391 di fine 2024 alle attuali 4.747 (+8,1%).
Più specificatamente il numero dei minori e giovani adulti presenti sia negli istituti penali minorili che in comunità, è passato da 1.707 a 1.782 (+4,4%); mentre le persone sottoposte a misure di esecuzione esterna soni passate da 2.684 a 2.965 (+10,4%). [1]
Numeri spaventosamente in crescita, che impongono una riflessione di più ampio respiro circa l’opportunità di mantenere in vita un processo penale minore, per così dire, “attenuato”.
Da più parti si invoca, pur nel superiore interesse del minore, una riforma del sistema penale minorile ritenuto ormai obsoleto e datato, certamente non più rispondente alla reale emergenza educativa.
Ciò anche in vista di un’evoluzione normativa sollecitata da fonti sovranazionali e convenzionali, nell’ottica di introdurre e delineare fattispecie incriminatrici volte a contrastare forme di vittimizzazione sempre più sofisticate.
[1] https://www.garantedetenutilazio.it/giustizia-minorile-numeri-in-crescita-nei-primi-9-mesi-del-2025/ dati al 16/10/2025












