IL FISCO SOCIALE  

di Giorgio Fiorentini

Il FISCO SOCIALE si dovrebbe realizzare tramite la Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026.

Attiene al settore delle “imprese sociali non profit” in termini economico aziendali (giuridicamente ETS) ed offre un fisco agevolato considerando il finalismo di interesse generale la cui figrana è l’art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS).

Le attività di interesse generale (art. 5 CTS) sono aggregabili in servizi sociali, attività sanitarie, formazione, cultura, sport dilettantistico, tutela dell’ambiente ecc.

La circolare ribadisce che non ci sono più le ONLUS che avrebbero dovuto completare la transizione entro il 31 marzo 2026, con statuto aggiornato, atto costitutivo e gli ultimi bilanci decidendo se diventare Ente del Terzo Settore (ETS) o no.

Si tenta di chiarire le regole per l’auspicata iscrizione al RUNT (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), di tutte le “aziende non profit (ad oggi si sono iscritte ca 126.000 fra Aps, Odv ed altri e quindi 1/3 ca delle organizzazioni non profit), la definizione del nuovo test di non commercialità” ed altri passaggi di gestione fiscale degli ETS.

I vantaggi fiscali per l’ETS (Circolare 1/E/2026) sono di tipo speciale ed autonomi rispetto al TUIR-Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Tutto questo avviene per gli ETS quando le attività di interesse generale hanno corrispettivi che  non superano i costi effettivi ed è  ammesso uno scostamento fino al 6% per tre esercizi consecutivi, senza perdita della qualifica.

Negli ETS non commerciali i contributi pubblici non corrispettivi, le liberalità e donazioni, le raccolte fondi occasionali non concorrono a IRES mentre negli enti commerciali tutti i proventi concorrono al reddito imponibile.

Si introducono regimi forfetari agevolati (art. 86 CTS-Codice del Terzo Settore) con un regime forfetario con soglia 85.000 euro ed inoltre coefficienti di redditività inferiori a quelli delle imprese minori. Per l’ente commerciale il regime forfetario ordinario (L. 190/2014) è  più oneroso.

La circolare ribadisce che un’attività resta non commerciale anche quando i corrispettivi non superano i costi oltre il 6% per tre periodi d’imposta. Questo fatto dei tre periodi d’imposta introduce una tolleranza temporale.

Infatti al quarto periodo d’imposta consecutivo, se i corrispettivi superano ancora i costi (anche di poco) l’attività diventa commerciale ai fini fiscali, con tutte le conseguenze (IVA, IRES, contabilità separata, ecc.).

Questa regola sdogana l’avanzo di gestione dell’ETS senza che esso diventi una azienda lucrativa e si evita che l’efficienza gestionale trasformi automaticamente l’attività in commerciale.

Tuttavia, proprio per la sua ampiezza e per alcune esigenze calligrafiche fiscali, la circolare pone alcuni vincoli di gestione che esigono una strutturazione organizzativa.

Che cosa sono i corrispettivi? In ambito economico‑fiscale, i corrispettivi sono  le  somme di denaro (o altri valori) che un cliente paga a fronte della cessione di un bene o della prestazione di un servizio.

In altre parole, il corrispettivo è il prezzo pagato dal cliente.

Un bar vende un cappuccino a 1,70 euro: il corrispettivo è rappresentato da 1,70 euro e l’attività del bar è commerciale.

I corrispettivi per attività di interesse generale (art. 5 CTS) sono ammessi anche negli ETS a patto che l’attività non sia svolta con scopo di lucro e il corrispettivo serva a coprire (in tutto o in parte) i costi.

Per esempio, quota di partecipazione a un corso formativo con scopo di advocacy o di educazione alla prevenzione; un biglietto per spettacolo teatrale a finalità sociale; un contributo per il doposcuola;(art. 79 CTS);corso riservato ai soci per uso strutture (palestra sociale);  convenzioni con la PA (artt. 56–57 CTS)per esempio  “rimborso spese” per attività. Altro esempio nel trasporto sanitario o sociale, disabili, persone fragili, pazienti ove le tariffe sono calmierate ed a copertura costi effettivi.

Il corrispettivo può essere inferiore al costo pieno, non deve generare utili distribuiti, deve essere coerente con le finalità istituzionali.

Altro  tema  importane è la raccolta fondi , con le specificità della” neutralità fiscale “degli utili reinvestiti e l’esenzione IRES per raccolte fondi occasionali, in celebrazioni o campagne di fundraising.

Quindi si possono avere degli avanzi di gestione  senza  che l’ETS diventi una azienda lucrativa.

In Italia, una raccolta fondi occasionale è qualificata come tale (e beneficia del regime fiscale agevolato di non imponibilità)  se rispetta precisi criteri giuridici e sostanziali, elaborati dalla legge e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

I criteri fondamentali del fundraising sono annoverati nei  principali riferimenti normativi(Art. 79, comma 4, lett. a) Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017-Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026) si innestano sulla cadenza temporale dei proventi. Essi non concorrono alla formazione del reddito se la raccolta è occasionale rispettando criteri  quali: non devono essere abituali, periodici, programmati  in modo sistematico quindi una natura straordinaria.

Le raccolte fondi occasionali restano non commerciali se collocate in occasione di celebrazioni o campagne con specificità ed inoltre i  contributi pubblici  non rivestono i  criteri di non commercialità se attinenti alle attività istituzionali nonché  la raccolta prevede vendita di beni o fornitura di servizi che  devono avere valore simbolico o modesto per esempio gadget, piante, cene solidali a prezzo calmierato.

Il “modico valore” è valutato rispetto al prezzo di mercato e deve rispettare le finalità solidaristiche

Ovviamente tutto questo si può fare se l’amministrazione ed il controllo dell’ETS si avvale di una documentazione  specifica, una distinzione fra fundraising occasionale vs. strutturato e istituzionale ed una documentazione delle finalità di interesse generale dei contributi.

Il FISCO SOCIALE ha esigenze organizzative nuove e uno sviluppo di competenze fiscali da formare.